C'è un nuovo interrogativo che si aggiunge alla lunga serie di questioni ancora aperte sulle prime indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco. Questa volta al centro dell'attenzione finisce Luciano Garofano, all'epoca comandante del Ris di Parma, e una circostanza emersa dai documenti del fascicolo investigativo: per due volte la Procura gli negò l'autorizzazione a partecipare ai sopralluoghi nella villetta di via Pascoli, eppure il suo nome compare successivamente sulla relazione tecnica firmata insieme agli specialisti incaricati degli accertamenti. Una situazione che solleva una domanda precisa: quale ruolo aveva effettivamente Garofano e, soprattutto, a quale titolo intervenne nella documentazione scientifica se non era stato formalmente nominato consulente del pubblico ministero?
Per comprendere la vicenda bisogna tornare al settembre del 2007, poche settimane dopo il delitto. Quando Chiara Poggi venne assassinata, Garofano si trovava in vacanza in Brasile e le prime operazioni sulla scena del crimine furono coordinate dal suo vice Marco Pizzamiglio. La pm Rosa Muscio aveva affidato gli accertamenti tecnici a due specialisti del Ris, Alberto Marino, biologo, e Aldo Mattei, esperto dattiloscopista. Al rientro dalle ferie, secondo quanto raccontato dallo stesso Pizzamiglio, Garofano avrebbe espresso forti critiche nei confronti del lavoro svolto fino a quel momento, manifestando la volontà di seguire personalmente le successive operazioni investigative.
Il 3 settembre 2007 l'allora comandante del Ris presentò una prima richiesta alla Procura per poter partecipare, in qualità di osservatore, al sopralluogo programmato per il 5 settembre. Nella comunicazione precisava che le difese interpellate non avevano manifestato opposizioni alla sua presenza. La richiesta non venne accolta e il verbale delle operazioni del 5 settembre documenta un particolare significativo: Garofano si trovava nelle pertinenze dell'immobile, ma non effettuò alcun accesso all'interno della villetta, allontanandosi intorno alle 13.30.
L'8 settembre arrivò una seconda istanza, questa volta relativa agli accertamenti previsti per il giorno 12. Garofano chiedeva nuovamente di poter assistere alle operazioni, specificando di volerlo fare nella sua veste di comandante del reparto e ufficiale di polizia giudiziaria. Anche questa richiesta ricevette una risposta negativa. Il 9 settembre la pm Rosa Muscio motivò il diniego richiamando la natura delle attività investigative, inserite nell'ambito degli accertamenti tecnici irripetibili, per i quali erano previste precise garanzie procedurali e la partecipazione dei soggetti legittimati.
A rendere ancora più netta la posizione della Procura contribuì l'opposizione della difesa di Alberto Stasi, allora assistito dagli avvocati Giovanni ed Eleonora Lucido. I legali avevano manifestato la propria contrarietà alla presenza di persone diverse dai consulenti formalmente incaricati o comunque autorizzate dalla legge, riservandosi di contestare la validità delle operazioni qualora quelle condizioni non fossero state rispettate. La questione, dunque, non riguardava semplicemente una scelta organizzativa interna ai carabinieri, ma la regolarità di accertamenti destinati ad assumere un peso determinante nel procedimento penale.
Ed è proprio qui che emerge l'aspetto più controverso. Nonostante i due dinieghi e l'assenza di una nomina formale come consulente per quei sopralluoghi, Garofano risulta aver firmato la relazione tecnica riconducibile alle attività svolte da Marino e Mattei. Un passaggio che impone di distinguere tra la partecipazione materiale agli accertamenti, la supervisione gerarchica delle attività del reparto e l'assunzione di responsabilità tecnica attraverso la sottoscrizione di un documento. Sono funzioni differenti, che non possono essere considerate automaticamente equivalenti soltanto perché esercitate all'interno della medesima struttura investigativa.
Il punto è stato affrontato anche nell'ambito delle nuove verifiche della Procura di Pavia sull'operato del Ris. Durante l'audizione del 10 settembre scorso, Alberto Marino sarebbe stato interpellato proprio per chiarire alcuni aspetti delle attività tecniche svolte nel 2007, senza tuttavia fornire una spiegazione risolutiva sul ruolo assunto dall'allora comandante nella relazione. Marino avrebbe richiamato la natura delle operazioni, qualificandole come attività tecniche del reparto, precisando di non aver richiesto compensi professionali al di fuori dei rimborsi di viaggio.
Resta quindi da stabilire se la firma di Garofano fosse riconducibile esclusivamente alle sue responsabilità di comandante, se vi fossero state successive autorizzazioni non ancora individuate nella documentazione esaminata oppure se il suo coinvolgimento avesse assunto caratteristiche differenti rispetto a quelle inizialmente previste dalla Procura. La sola presenza della firma non dimostra una violazione delle disposizioni impartite dalla magistratura, ma rende necessario chiarire la natura del suo intervento e le responsabilità connesse alla relazione.
Il caso assume ulteriore rilievo perché si inserisce nel nuovo filone investigativo dedicato alla verifica degli accertamenti scientifici del 2007, sullo sfondo delle questioni emerse riguardo alle analisi dei reperti e alla documentazione prodotta dal Ris. Questioni che richiedono risposte documentali e tecniche, evitando di trasformare ogni anomalia in una responsabilità già accertata, ma senza neppure liquidare come irrilevanti circostanze che potrebbero incidere sulla ricostruzione delle prime indagini.
A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la domanda rimane dunque aperta e merita una risposta puntuale. Se la Procura aveva stabilito che Garofano non potesse partecipare a quegli specifici accertamenti perché non formalmente incaricato, quale fu il percorso attraverso il quale il suo nome arrivò sulla relazione tecnica? E soprattutto, chi ne verificò e autorizzò l'eventuale coinvolgimento? Sono interrogativi ai quali soltanto l'esame completo degli atti e le spiegazioni dei diretti interessati potranno dare una risposta definitiva. Perché in un'indagine per omicidio non conta soltanto ciò che viene accertato, ma anche chi lo accerta, con quali poteri e attraverso quali procedure.