Le Costituzioni non contengono soltanto regole.

Contengono una
visione dell'uomo e della società.

Per questo
continuano a parlare anche quando cambiano i governi, i mercati e le
generazioni.

La Costituzione
italiana, letta nella sua interezza, sembra raccontare una storia.

La storia di una
Repubblica che, progressivamente, amplia gli spazi della
partecipazione.

Prima il cittadino.

Poi le formazioni
sociali.

Poi il lavoro.

Poi l'iniziativa
economica.

La proprietà.

La cooperazione.

La partecipazione.

Il risparmio.

Infine, con la
riforma del Titolo V, la sussidiarietà orizzontale.

Non sono principi
isolati.

Sono le tappe di un
unico disegno.

La prima grande
forma di partecipazione è quella politica.

La sovranità
appartiene al popolo.

Il voto ne è lo
strumento.

Il Parlamento la sua
espressione.

Il Novecento
comprese però che la Repubblica non coincide con le istituzioni
politiche.

L'articolo 2
riconosce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità
dell'uomo.

L'articolo 3 affida
alla Repubblica il compito di rendere effettiva la partecipazione di
tutti alla vita economica e sociale.

Gli articoli 45 e 46
riconoscono la cooperazione e la partecipazione dei lavoratori.

Nasce così una
seconda rappresentanza.

Non quella della
sovranità.

Quella della società
organizzata.

Per oltre mezzo
secolo questa architettura è sembrata sufficiente.

Poi la realtà è
cambiata.

Il risparmio delle
famiglie è diventato il principale capitale del Paese.

Attraverso fondi
pensione, casse previdenziali, fondazioni, cooperative, azionariato
diffuso e investimenti collettivi, milioni di cittadini partecipano
oggi, spesso inconsapevolmente, alla proprietà di una parte
rilevante dell'economia nazionale.

È cambiata la
struttura della proprietà.

Ma non è cambiata
la teoria della rappresentanza.

Chi rappresenta oggi
questa responsabilità?

Non chi gestisce il
capitale.

Chi ne interpreta il
significato costituzionale.

È qui che la
rilettura della Costituzione può forse suggerire una prospettiva
nuova.

L'articolo 41
afferma la libertà dell'iniziativa economica privata.

L'articolo 42
riconosce la proprietà privata e, nello stesso tempo, ne afferma la
funzione sociale.

L'articolo 47 non si
limita a tutelare il risparmio.

La Repubblica lo
incoraggia.

Quel verbo merita
attenzione.

Proteggere significa
conservare.

Incoraggiare
significa orientare.

Non verso un modello
economico imposto dallo Stato.

Ma verso la piena
realizzazione del bene comune.

Infine, l'articolo
118, quarto comma, afferma che le istituzioni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di
attività di interesse generale.

Troppo spesso questa
disposizione è stata letta soltanto come fondamento del
volontariato.

La sua portata è
molto più ampia.

La sussidiarietà
orizzontale afferma che la Repubblica vive anche nella responsabilità
della società civile.

Non tutto ciò che è
interesse generale appartiene allo Stato.

Esistono beni,
responsabilità e istituzioni che la Costituzione affida direttamente
ai cittadini organizzati.

Forse è proprio qui
che tutti questi articoli tornano finalmente a parlarsi.

La libertà
economica.

La funzione sociale
della proprietà.

La cooperazione.

La partecipazione.

La tutela e la
promozione del risparmio.

La sussidiarietà.

Più che norme
isolate sembrano descrivere un vero e proprio ordinamento della
proprietà responsabile.

Non una proprietà
amministrata dallo Stato.

Non una proprietà
abbandonata al solo mercato.

Ma una proprietà
diffusa, responsabile, partecipata, capace di riconoscere il proprio
legame con la comunità.

Chesterton e Belloc
chiamarono questa intuizione distributismo.

I Costituenti
italiani seguirono un'altra strada.

Non elaborarono una
dottrina economica.

Costruirono una
Costituzione pluralista.

Una Costituzione
nella quale libertà economica, proprietà privata, cooperazione,
partecipazione e risparmio convivono senza annullarsi reciprocamente.

Forse è proprio
questa la specificità italiana.

Non scegliere tra
Stato e mercato.

Ma riconoscere nella
società civile un soggetto costituzionalmente responsabile.

Da questa
prospettiva anche la cittadinanza societaria assume un significato
diverso.

Non rappresenta una
nuova categoria economica.

Rappresenta una
possibile forma di attuazione della Costituzione.

Non sostituisce la
rappresentanza politica.

Non sostituisce la
rappresentanza degli interessi.

Le completa.

La prima rappresenta
la volontà popolare.

La seconda organizza
il pluralismo sociale.

La terza potrebbe
custodire, attraverso il risparmio organizzato e la proprietà
diffusa, quella responsabilità verso il futuro che nessun mercato
può garantire da solo e che nessuno Stato può esercitare da solo.

Forse la
Costituzione italiana non attende una nuova Camera.

Non attende neppure
una nuova teoria economica.

Forse attende
soltanto che impariamo a leggere insieme articoli che, per troppo
tempo, abbiamo letto separatamente.

Se fosse così, la
terza rappresentanza non sarebbe una riforma della Costituzione.

Sarebbe,
semplicemente, una diversa comprensione della Costituzione.