Una decisione che rischia di avere importanti ripercussioni nel settore dei rifiuti del Lazio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza numero 15910/2026, pubblicata il 12 ottobre, ha accolto il ricorso di RIDA Ambiente S.r.l. contro la Regione Lazio, dichiarando illegittimi i provvedimenti autorizzativi rilasciati alla società Ecosystem S.p.A. per l'impianto di trattamento dei rifiuti situato a Pomezia, in via della Solforata. Una pronuncia che arriva al termine di una complessa vicenda giudiziaria iniziata nel 2019 e che mette in evidenza carenze tecniche già segnalate dagli organismi preposti alla tutela ambientale.
La questione riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Regione Lazio nel febbraio 2019 per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Secondo quanto stabilito dai magistrati amministrativi, l'impianto Ecosystem era privo della sezione di stabilizzazione biologica necessaria a trattare correttamente la componente organica dei rifiuti, una caratteristica che distingue gli impianti di trattamento esclusivamente meccanico da quelli di trattamento meccanico-biologico. Una differenza sostanziale, perché le disposizioni europee sulle migliori tecniche disponibili prevedono specifici processi per contenere la putrescibilità dei materiali, limitare le emissioni di gas climalteranti e prevenire la formazione di percolato.
A rendere particolarmente significativa la decisione è il riferimento alle osservazioni dell'ARPA Lazio. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale aveva infatti evidenziato criticità nella configurazione tecnologica dell'impianto, sottolineando la mancanza delle linee di stabilizzazione della frazione organica e la conseguente non conformità alle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Rilievi che il TAR ha considerato determinanti nella valutazione della legittimità degli atti amministrativi contestati.
Nel corso del giudizio sono state esaminate anche le difese di Ecosystem, che aveva sostenuto come la percentuale di materiale organico presente nei rifiuti conferiti fosse inferiore al 15%. Una tesi che non ha convinto il Collegio, secondo il quale tale soglia non risultava dall'autorizzazione impugnata e, soprattutto, non poteva essere richiamata per un impianto di trattamento intermedio, essendo prevista dalla normativa per differenti modalità di gestione dei rifiuti.
Il contenzioso aveva conosciuto una prima battuta d'arresto nel 2023, quando il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso di RIDA Ambiente per carenza di interesse. Successivamente, però, il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 9817 del dicembre 2025, aveva annullato quella decisione, riconoscendo alla società un interesse concreto a contestare i provvedimenti regionali, anche in relazione alle possibili conseguenze economiche derivanti dall'attività dell'impianto concorrente. La causa era stata quindi rinviata al Tribunale amministrativo per una nuova valutazione.
La sentenza del 12 ottobre affronta anche un altro aspetto rilevante, quello degli eventuali danni economici. I giudici hanno riconosciuto che RIDA Ambiente conserva un interesse all'accertamento dell'illegittimità delle autorizzazioni anche in prospettiva risarcitoria, poiché i provvedimenti contestati potrebbero aver prodotto conseguenze economiche pregiudizievoli durante il periodo della loro efficacia. Un'eventuale richiesta di risarcimento dovrà essere esaminata in un distinto giudizio.
Il pronunciamento rappresenta un passaggio significativo nella lunga controversia tra RIDA Ambiente, Regione Lazio ed Ecosystem e riporta al centro dell'attenzione le procedure con cui vengono rilasciate le autorizzazioni agli impianti di trattamento dei rifiuti. Soprattutto, emerge una questione che investe direttamente l'operato dell'amministrazione regionale: il rilascio di provvedimenti successivamente dichiarati illegittimi, nonostante le criticità tecniche evidenziate dall'ARPA.
Dopo oltre sette anni di battaglia giudiziaria, la conclusione del TAR è inequivocabile: il ricorso di RIDA Ambiente è fondato e gli atti autorizzativi impugnati sono illegittimi. Una decisione che segna un punto importante nel contenzioso e potrebbe aprire una nuova fase sul fronte delle responsabilità economiche connesse alla vicenda.